Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato dieci giocatori tutti per una giornata. Si tratta di Charles Pickel della Cremonese (multato anche di 10mila euro) per “doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo; per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardato l'uscita dal recinto di giuoco assumendo anche un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; per avere infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato reiteratamente l'operato arbitrale”.

Gli altri calciatori fermati sono Christos Kourfalidis e Manuerl Ricciardi (Cosenza), Alessandro Louati (Juve Stabia), Lilian Njoh (Salernitana), Przemyslaw Winsniewski (Spezia), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Simone Canestrelli (Pisa), Matteo Francesconi (Cesena) e Jacopo Segre (Palermo).

Queste invece le decisioni relative alle società:

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Frosinone, Juve Stabia, Modena, Pisa, Reggiana e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al termine del primo tempo, lanciato due bottiglie di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Sezione: News / Data: Mar 08 aprile 2025 alle 18:08
Autore: Redazione TuttoCremonese
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